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- 2 Articolo 11 Responsabilità
- 1 Articolo 13 Responsabilità e onere della prova
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA
CAPO III
SERVIZI FIDUCIARI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
SEZIONE 2
Vigilanza
SEZIONE 3
Servizi fiduciari qualificati
SEZIONE 4
Firme elettroniche
SEZIONE 5
Sigilli elettronici
SEZIONE 6
Validazione temporale elettronica
SEZIONE 7
Servizi elettronici di recapito certificato
SEZIONE 8
Autenticazione dei siti web
CAPO IV
DOCUMENTI ELETTRONICI
CAPO V
DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
- identificazione elettronica
- mezzi di identificazione elettronica
- dati di identificazione personale
- regime di identificazione elettronica
- autenticazione
- parte facente affidamento sulla certificazione
- organismo del settore pubblico
- organismo di diritto pubblico
- firmatario
- firma elettronica
- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- dati per la creazione di una firma elettronica
- certificato di firma elettronica
- certificato qualificato di firma elettronica
- servizio fiduciario
- servizio fiduciario qualificato
- organismo di valutazione della conformità
- prestatore di servizi fiduciari
- prestatore di servizi fiduciari qualificato
- prodotto
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica
- dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata
- creatore di un sigillo
- sigillo elettronico
- sigillo elettronico avanzato
- sigillo elettronico qualificato
- dati per la creazione di un sigillo elettronico
- certificato di sigillo elettronico
- certificato qualificato di sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico
- dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato
- validazione temporale elettronica
- validazione temporale elettronica qualificata
- documento elettronico
- servizio elettronico di recapito certificato
- servizio elettronico di recapito qualificato certificato
- certificato di autenticazione di sito web
- certificato qualificato di autenticazione di sito web
- dati di convalida
- convalida
- negligenza 10
- dolo 10
- responsabilità 8
- danni 8
- persona 8
- fisica 8
- giuridica 8
- transazione 8
- causati 7
- qualsiasi 7
- all’articolo 6
- responsabile 6
- identificazione_elettronica 6
- transfrontaliera 6
- paragrafi 5
- conformemente 5
- i 5
- adempimento 5
- mancato 5
- seguito 5
- la 4
- mezzi 4
- lettera 4
- autenticazione 4
- servizi 4
- materia 3
- nazionali 3
- norme 3
- applicano 3
- obblighi 3
- norma 2
- notificato 2
- regime 2
- qualificato 2
- dell’articolo 2
- salvo 2
- prestatori 2
- fiduciari 2
- responsabili 2
- prestatore_di_servizi_fiduciari 2
- utilizzati 2
- danno 2
- primo 2
- limitazioni 2
- rientrano 2
- nazionale 2
- parti 2
- garantito 2
- membro 2
- notificante 2
Articolo 11
Responsabilità
1. Lo Stato membro notificante è responsabile per i danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento dei suoi obblighi di cui all’articolo 7, lettere d) e f), in una transazione transfrontaliera.
2. La parte che rilascia i mezzi di identificazione_elettronica è responsabile di danni causati con dolo o per negligenza a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 7, lettera e), in una transazione transfrontaliera.
3. La parte che gestisce la procedura di autenticazione è responsabile di danni causati con dolo o per negligenza a qualsiasi persona fisica o giuridica per non avere garantito la corretta gestione dell’ autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f), in una transazione transfrontaliera.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata la responsabilità conformemente al diritto nazionale delle parti di una transazione in cui sono utilizzati mezzi di identificazione_elettronica che rientrano nel regime di identificazione_elettronica notificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.
Articolo 11
Responsabilità
1. Lo Stato membro notificante è responsabile per i danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento dei suoi obblighi di cui all’articolo 7, lettere d) e f), in una transazione transfrontaliera.
2. La parte che rilascia i mezzi di identificazione_elettronica è responsabile di danni causati con dolo o per negligenza a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito al mancato adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 7, lettera e), in una transazione transfrontaliera.
3. La parte che gestisce la procedura di autenticazione è responsabile di danni causati con dolo o per negligenza a qualsiasi persona fisica o giuridica per non avere garantito la corretta gestione dell’ autenticazione di cui all’articolo 7, lettera f), in una transazione transfrontaliera.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata la responsabilità conformemente al diritto nazionale delle parti di una transazione in cui sono utilizzati mezzi di identificazione_elettronica che rientrano nel regime di identificazione_elettronica notificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.
Articolo 13
Responsabilità e onere della prova
1. Fatto salvo il paragrafo 2, i prestatori di servizi fiduciari sono responsabili di danni causati, con dolo o per negligenza, a qualsiasi persona fisica o giuridica in seguito a un mancato adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento.
L’onere di dimostrare il dolo o la negligenza di un prestatore_di_servizi_fiduciari non qualificato ricade sulla persona fisica o giuridica che denuncia il danno di cui al primo comma.
Si presume il dolo o la negligenza di un prestatore_di_servizi_fiduciari qualificato, salvo se questi dimostra che il danno di cui al primo comma si è verificato senza suo dolo o negligenza.
2. Se i prestatori di servizi fiduciari informano debitamente e preventivamente i loro clienti delle limitazioni d’uso dei servizi da essi forniti e se tali limitazioni sono riconoscibili da parte di terzi, non sono responsabili dei danni che derivano dall’utilizzo di servizi oltre i limiti indicati.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alle norme nazionali in materia di responsabilità.
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